I Capitani Reggenti sono i capi di Stato della Repubblica di San Marino. Si tratta di una diarchia, ovvero sono sempre due persone a ricoprire congiuntamente la carica.
Elezione: Vengono eletti ogni sei mesi dal Consiglio Grande e Generale tra i suoi membri. L'elezione avviene solitamente a fine marzo e fine settembre, per l'insediamento il 1° aprile e il 1° ottobre rispettivamente.
Requisiti: Possono essere eletti tutti i cittadini sammarinesi di età superiore ai 25 anni, membri del Consiglio Grande e Generale. Idealmente, si cerca di assicurare una rappresentanza equilibrata tra le forze politiche e le diverse zone del paese.
Funzioni: I Capitani Reggenti hanno il compito di rappresentare lo Stato, promulgare le leggi, presiedere le sedute del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato (il governo), ricevere i rappresentanti diplomatici stranieri, e firmare trattati internazionali.
Immunità: Durante il mandato, i Capitani Reggenti godono di immunità penale.
Divieto di rielezione immediata: Non possono essere rieletti immediatamente dopo la fine del loro mandato; devono trascorrere almeno tre anni (sei turni) prima di poter essere nuovamente eletti.
Fine del mandato: Al termine del mandato semestrale, i Capitani Reggenti sono sottoposti a un giudizio di sindacato pubblico. Ogni cittadino può presentare reclami relativi al loro operato durante il semestre. Se i reclami sono ritenuti fondati, i Capitani Reggenti possono essere chiamati a rispondere delle loro azioni.
Significato: La figura dei Capitani Reggenti, con la loro elezione semestrale, rappresenta un'istituzione unica e originale che garantisce la rotazione del potere e la stabilità democratica della Repubblica di San Marino.
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