Il termine "terraciano" si riferisce, in ambito giuridico, a una persona fisica o giuridica che possiede o detiene un fondo%20agricolo. Più precisamente, indica colui che esercita il diritto%20di%20proprietà o un altro diritto reale (come l'usufrutto) su un terreno agricolo.
Spesso il termine è utilizzato in contesti legati a contratti%20agrari, come l'affitto di fondi rustici. In tali situazioni, il terracciano è la controparte del coltivatore diretto o dell'affittuario.
La figura del terracciano è rilevante per determinare gli obblighi e i diritti connessi alla gestione e coltivazione del terreno, nonché per la ripartizione dei rischi e dei benefici derivanti dall'attività agricola. La normativa vigente stabilisce diversi obblighi e diritti specifici a tutela sia del terracciano sia del coltivatore.
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