L'incapacità, in diritto civile, indica una limitazione o un'assenza, totale o parziale, della capacità di agire di una persona. Questa limitazione incide sulla possibilità di compiere validamente atti giuridici. È importante distinguere tra incapacità giuridica e incapacità di agire.
Incapacità Giuridica: Rappresenta l'inidoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi. È una condizione eccezionale e può essere assoluta (riguarda tutti i diritti) o relativa (riguarda solo alcuni diritti). Ad esempio, l'articolo 2 del Codice Civile italiano stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita (con riserva dei diritti riconosciuti al concepito). Più informazioni su https://it.wikiwhat.page/kavramlar/capacità%20giuridica.
Incapacità di Agire: Rappresenta l'inidoneità del soggetto a compiere validamente atti giuridici. Si distingue in:
Incapacità Legale: Prevista direttamente dalla legge. Riguarda:
Incapacità Naturale: Non deriva da una decisione del giudice o da una previsione di legge, ma da una condizione di fatto (es. incapacità di intendere e di volere dovuta a ubriachezza temporanea, assunzione di farmaci, o altra causa transitoria). L'articolo 428 del Codice Civile disciplina le conseguenze degli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere. Dettagli aggiuntivi su: https://it.wikiwhat.page/kavramlar/incapacità%20naturale.
Gli atti compiuti da un soggetto legalmente incapace, al di fuori delle limitazioni previste, sono generalmente annullabili. Gli atti compiuti da un soggetto in stato di incapacità naturale possono essere annullati se si dimostra la malafede dell'altro contraente e/o il grave pregiudizio per l'incapace.
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